Con l’Ordinanza in oggetto la Cassazione ha precisato che il figlio maggiorenne che non prova di aver cercato di rendersi autonomo non ha diritto al mantenimento. Ciò in quanto non è il mantenimento a dover soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito, ormai di dimensione sociale.
In primis, è bene ricordare che l’obbligo di mantenimento da parte di un genitore nei confronti del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma si protrae anche oltre. Infatti, il genitore ha l’obbligo di continuare mantenere il figlio maggiorenne che, senza colpa, non abbia raggiunto l’autonomia reddituale. Tuttavia, gli ermellini precisano che qualora il figlio ha concluso il proprio percorso formativo, ha l’onere di dimostrare, di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente o di essersi comunque impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 17183/2020; Cass. 27904/2021).