Studio Legale Di Pentima

Diritto di famiglia, delle Persone e Successioni

Lo Studio Legale Di Pentima mette a disposizione dei propri clienti particolare attenzione, competenza ed esperienza in materia diritto di famiglia.

SEPARAZIONE

Separazione consensuale

La separazione è consensuale quando i coniugi raggiungono un accordo sulle questioni economiche e sull’affidamento dei figli, per il periodo successivo alla loro separazione (diritto a permanere nella casa coniugale, affidamento e diritto di visita della prole, assegno di mantenimento per i figli ed eventuale per il coniuge economicamente debole). I coniugi potranno inoltre, in vista della separazione, adottare ulteriori accordi con riguardo ai beni comuni.
Una volta raggiunto l’accordo, la successiva procedura in Tribunale è più semplice. Infatti, il presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fisserà l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore. All’udienza fissata il giudice sentirà le parti e verificherà l’eventuale loro volontà di riconciliarsi, in mancanza di ciò rimette la causa in decisione.
All’esito dell’udienza, il collegio provvederà con sentenza con la quale omologherò gli accordi intervenuti tra le parti.

Separazione giudiziale

Quando non vi è accordo tra i coniugi sulle condizioni relative alla separazione, può essere richiesta la separazione in via giudiziale, anche da uno solo dei coniugi. Dopo aver depositato il ricorso, il Presidente entro i 3 giorni successivi nominerà il giudice relatore a cui può delegare la gestione del procedimento che si instaurerà con il rispetto di tutti i termini previsti dalla legge e fissa l’udienza di comparizione delle parti.
All’esito dell’udienza, il collegio o il giudice delegato emetterà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti.

Assegno di mantenimento

Il diritto a percepire un assegno di mantenimento per i minori ed il coniuge economicamente debole, va valutato in virtù dei rispettivi redditi dei coniugi, della possibilità o meno di mantenersi autonomamente dopo la separazione, della presenza dei figli e dell’eventuale esistenza o meno di cause di addebito della separazione.

Modifica delle condizioni di separazione

In ogni momento è possibile procedere alla modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi, da proporsi con Ricorso innanzi al Tribunale competente da parte di uno o entrambi i coniugi, allorquando si siano modificate le condizioni economiche o siano intervenute nuove circostanze di fatto e/o di diritto, rispetto alle precedenti, che giustifichino la modifica.

Separazione internazionale

Riguarda il caso in cui i coniugi che vogliono addivenire alla separazione siano cittadini di Stati diversi o risiedano stabilmente in Paese diverso da quello di cui sono cittadini. In tale ipotesi sarà necessario lo studio del singolo caso per valutare la giurisdizione dello Stato competente, nonché la legge applicabile.

Separazione con negoziazione assistita

La separazione con negoziazione assistita si conclude tra le sole parti assistite dai propri rispettivi difensori e senza l’intervento del Tribunale. La stessa è possibile solo in presenza di determinati requisiti.

Diritti del coniuge separato

Nonostante l’intervenuto provvedimento di separazione, il coniuge separato conserva una serie di diritti nei confronti dell’altro. Tra questi, ricordiamo la pensione di reversibilità e cioè la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento; il diritto a percepire una quota del TFR; la titolarità di diritti ereditari e successori.

Cumulo delle domande di separazione e divorzio

Grazie alla riforma Cartabia che ha introdotto l’art. 473 bis.49 nel nostro codice di procedura civile, è possibile proporre, negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.
In tal caso, la domanda di divorzio è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

DIVORZIO

Il divorzio può essere chiesto trascorsi 6 mesi dalla pronuncia di separazione consensuale oppure 1 anno dalla pronuncia di separazione giudiziale.

Divorzio Congiunto

Il ricorso per divorzio congiunto può essere presentato dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, quali l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento per i figli, l’assegno divorzile ecc. Generalmente la procedura si esaurisce in un’unica udienza e termina con la sentenza di divorzio.

Divorzio Giudiziale

Il ricorso può essere presentato anche da uno solo dei coniugi in caso di mancato accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. La procedura è più complessa perché vi saranno più fasi.

Modifica delle condizioni di divorzio

Qualora intervengano circostanze di fatto e di diritto nuove, rispetto al momento in cui i provvedimenti divorzili sono stati assunti, può essere chiesta da parte degli ex coniugi, in via consensuale od unilaterale, la modifica delle disposizioni contenute nella sentenza di divorzio riguardanti l’affidamento dei figli minori e le condizioni economiche tra le parti.

Divorzio internazionale

Riguarda il caso in cui i coniugi che vogliono addivenire allo scioglimento del vincolo matrimoniale siano cittadini di Stati diversi o risiedano stabilmente in Paese diverso da quello di cui sono cittadini. In tale ipotesi sarà necessario lo studio del singolo caso per valutare la giurisdizione dello Stato competente, nonché la legge applicabile.

Divorzio con negoziazione assistita

La procedura di divorzio con negoziazione assistita è una delle procedure consensuali   di   divorzio   introdotte   con   L.  162/2014. Essa  consente alle parti assistite dai loro difensori, di sciogliere il vincolo coniugale senza l’intervento del giudice. La procedura è possibile solo in presenza di determinati requisiti.
La trascrizione dell’accordo di divorzio nel registro di matrimonio ha lo stesso valore giuridico della trascrizione della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale.

L’assegno divorzile

L’assegno divorzile è la contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale e perequativo-compensativa. Se in sede di divorzio si accerta squilibrio economico tra i due coniugi e che uno dei due è rimasto privo di occasioni di lavoro e di carriera per essersi dedicato alla famiglia, contribuendo così al benessere economico del gruppo familiare, ma sacrificando le proprie possibilità di entrate economiche autonome, questo contributo deve essere ricompensato.
È possibile anche chiedere al Giudice che l’assegno sia stabilito in un’unica soluzione con una somma congrua, in virtù dell’accordo raggiunto tra i coniugi oppure, in difetto di accordo, che detta richiesta venga sottoposta al Giudice.

Diritti del coniuge divorziato

Nonostante il divorzio, nei casi ed alle condizioni previste dalla legge, l’ex coniuge può avere diritto a vari benefici di carattere economico, tra i quali: la pensione di reversibilità (quota di pensione di cui era titolare il l’ex coniuge defunto riservata all’ex coniuge superstite divorziato e titolare di un assegno di mantenimento); il TFR (il titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, può ottenere una percentuale, dell’indennità di fine rapporto maturata dall’ex coniuge), ecc.

FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Mantenimento e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

I genitori non coniugati, alla cessazione della convivenza, possono raggiungere un accordo in ordine al mantenimento dei figli. In ipotesi di mancanza di accordo, è possibile rivolgersi al Giudice affinchè questi stabilisca il regime di affidamento e mantenimento dei minori.
In ogni caso, ciascun genitore è sempre obbligato al mantenimento della prole, in proporzione alle proprie capacità economiche.

UNIONE CIVILE

In virtù della L. Cirinnà (L. 76/2016) due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
La costituzione dell’unione civile comporta l’acquisizione di diritti e doveri reciproci tra le parti, quali ad esempio l’obbligo all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e il contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
In assenza di diversa convenzione patrimoniale, il regime dell’unione civile è quello della comunione dei beni.
La natura dello scioglimento dell’unione civile è differente rispetto a quella del matrimonio. Non vi è una fase intermedia di separazione ma direttamente lo scioglimento del vincolo.

Competenza ed esperienza
Ascolto, riservatezza e tutela
In tutta Italia

F.A.Q.

Domande frequenti sul diritto di famiglia

Avvocato
Maria Gabriella di Pentima​

Fondatore dello Studio Legale Di Pentima.

Avvocato in Forlì, abilitato al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Già Direttore della Scuola Forense di Forlì-Cesena nonché docente nella stessa.

Svolge da tempo attività di studio e ricerca, autore di diverse pubblicazioni, monografie e articoli.

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