Gli ermellini hanno stabilito che le spese per l’università del figlio rientrano nelle spese ordinarie se non hanno i caratteri di imprevedibilità ed imponderabilità. Secondo la Suprema Corte di Cassazione infatti, generalmente, tali spese non sarebbero imprevedibili, ma rientrerebbero nell’ordinario regime di vita dei figli e, pertanto, devono essere considerate a tutti gli effetti spese ordinarie.
Incorrerebbe infatti “in un errore di sussunzione il giudice che esclude le spese per l’istruzione universitaria del figlio dalle spese ordinarie senza che ne siano evidenziati i caratteri imprevedibilità ed imponderabilità che contribuiscono ad includerle nelle spese straordinarie”.