Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno”.
In tal senso si è espressa di recente la III Sezione della Corte di Cassazione con pronuncia n. 1936 del 23 gennaio 2023.
Il Supremo Consesso ha così precisato che nel caso in cui l’intervento eseguito abbia avuto esito infausto ed il medico chirurgo abbia omesso di informare il paziente sull’esistenza di una tecnica alternativa che avrebbe evitato gli esiti negativi in concreto verificatisi, occorre accertare il nesso di causalità tra l’omissione ed il danno per ritenere sussistente una responsabilità per colpa.
Non è pertanto sufficiente l’omessa informazione a costituire di per sè fondamento della responsabilità, essendo necessario verificare tramite un giudizio controfattuale se, qualora fosse stata compiuta l’azione omessa, l’esito dell’intervento sarebbe stato favorevole.
(Fonte: Giuffrè – De Jure)